TITOLO I: ORDINAMENTO GENERALE – DENOMINAZIONE – SCOPI
Ordinamento Generale
Art.1 – E’ costituita, secondo le Leggi vigenti e senza scopo di lucro, l’ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO.
Essa ha durata indefinita ed associa Imprese economiche legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo.
Denominazione e Sede
Art.2 – L’Associazione aderisce alla FIAVET – Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo – di cui accetta, senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento, i cui principi e norme, in caso di contrasto con quelli del presente Statuto, prevalgono.
Assume, pertanto, la denominazione FIAVET SARDEGNA conservando anche la denominazione iniziale di: USAV – UNIONE SARDA AGENTI DI VIAGGIO -con Sede a Nuoro.
La denominazione ufficiale, pertanto, è: FIAVET SARDEGNA/USAV –UNIONE SARDA AGENTI DI VIAGGIO, che, per brevità, in seguito verrà denominata: FIAVET SARDEGNA.
Scopi e finalità
Art.3 – La FIAVET SARDEGNA si propone, in via diretta a livello regionale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti
SCOPI
01 – rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo della Sardegna nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali:
02 – attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dell’attività professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo della Sardegna;
03 – stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali della Sardegna, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;
04 – tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico ed in quello economico, giuridico e sindacale;
05 – realizzare opera di assistenza e consulenza fiscale, professionale, legale e sindacale in favore delle Imprese associate, anche con la collaborazione della Federazione nazionale;
06 – svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di imprese, organizzazioni, Enti pubblici e privati, privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie in materia di attività turistiche
07 – rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento;
08 – promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell’interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, Società ed Organizzazioni pubbliche e private all’uopo costituite o da costituirsi;
09 – stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le altre Associazioni delle Imprese turistiche, operanti in Sardegna, per il conseguimento di scopi comuni;
10 – promuovere e realizzare iniziative per la formazione professionale e l’aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti e Istituti pubblici e privati, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle Imprese, al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati;
11 – collaborare con la Pubblica Amministrazione locale in ordine a progetti di Legge regolamenti riguardanti il turismo e la Categoria;
12 – patrocinare e gestire, attraverso strumenti operativi, iniziative di comune interesse della Categoria per lo sviluppo del turismo in Sardegna con progetti promozionali, studi e manifestazioni.
TITOLO II – SOCI
Categorie Soci
Art.4
- A) – SOCI EFFETTIVI:
Sono SOCI EFFETTIVI dell’Associazione esclusivamente le Imprese legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo.
L’iscrizione alla Associazione si realizza:
- a) per le Aziende individuali nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario);
- b) per le Società nella persona del Legale rappresentante, per Statuto o per delega degli Organi rettori.
Nelle Assemblee e/o manifestazioni il Socio può essere delegato da altro rappresentante dell’Azienda o della Società, espressamente designato.
- B) – SOCI ONORARI E SOCI AGGREGATI:
La FIAVET SARDEGNA contempla la possibilità di adesione di Soci ONORARI e Soci AGGREGATI.
Sono Soci Aggregati: Uffici di Rappresentanza di Compagnie di navigazione aerea, marittima, ferroviaria, trasporto turistico su gomma; Imprese che esplicano attività complementari e non in concorrenza con quelle degli Uffici di viaggio e turismo; i Delegati degli Uffici di propaganda turistica di Paesi stranieri.
Sono Soci Onorari: persone fisiche, scelti fra gli Agenti di Viaggio, rilevanti a livello regionale/nazionale, che abbiano acquisito particolari titoli di benemerenza per l’attività svolta e per i servizi resi alla Categoria ed al Turismo, o strumentali al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone.
I Soci Onorari e Aggregati, pur ammessi a partecipare, non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
NON POSSONO ESSERE SOCI
Gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanna penale per reati comuni, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che, dopo la loro adesione, vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dall’albo sociale.
Procedure per l’ammissione
Art.5
I Soci EFFETTIVI aderiscono all’Associazione presentando domanda scritta completa di:
- a) copia del Decreto regionale di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio e Turismo;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi,
- c) altri documenti ed informazioni richiesti dalla Fiavet Sardegna;
- d) questionario informativo con l’indicazione del Gruppo di Lavoro previsto dallo Statuto Federale FIAVET che rappresenta l’ambito prevalente di attività, al fine di essere inserito nel relativo inquadramento.
I Soci AGGREGATI aderiscono all’Associazione presentando domanda scritta, completa di adeguata documentazione dimostrativa, corredata da altra documentazione, eventualmente richiesta dall’Associazione.
I Soci ONORARI devono essere proposti, previo gradimento degli interessati, dal Presidente all’Assemblea Generale la quale può, unitamente all’ammissione, deliberare la inclusione di uno o più di essi nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Le DOMANDE devono essere inoltrate al Presidente che ne riferisce al Consiglio Direttivo dell’Associazione, per la ratifica, nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda.
In caso di ammissione verrà richiesto:
- al Socio Effettivo il pagamento della quota fissa di iscrizione e della relativa quota associativa annuale, entro 15 giorni.
- al Socio Aggregato il pagamento della quota associativa annuale, entro 15 giorni
- al Socio Onorario non verrà richiesto alcun pagamento, salvo contribuzioni volontarie
La durata dell’adesione all’Associazione è annuale e s’intende per anno solare.
Contro l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.
Recesso
Art.6
L’Associato che intende recedere dall’Associazione può farlo dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della fine dell’anno.
Assieme alle dimissioni dovranno essere definiti i pagamenti delle quote associative pendenti e/o a somme dovute all’Associazione, a qualsiasi titolo, al 31 dicembre. E’ obbligo della Giunta Esecutiva procedere agli atti per il recupero coatto delle somme dovute all’Associazione e adottare tutti quei provvedimenti leciti per denunciare eventuale comportamento scorretto da parte del dimissionario.
TITOLO III
OBBLIGHI e SANZIONI
Art.7
Obblighi: L’adesione alla FIAVET SARDEGNA comporta per tutti i Soci l’obbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dell’Associazione, nonché l’impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoperandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi, a tutti i livelli.
E’ obbligo del Socio attenersi alle direttive dell’Assemblea, pena la radiazione dall’Associazione.
Art.8
Sanzioni: Un Socio effettivo può essere escluso dall’Associazione:
– quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria;
– quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l’Associazione;
– quando l’Organo direttivo dell’Associazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità e ai principi ispira tori dell’Associazione.
– in caso di condanna a pena infamante;
– per gravi motivi, conformemente all’art.24 del Codice Civile.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare sulla sospensione od espulsione del Socio che esplichi azione contraria all’attività ed indirizzo dell’Associazione, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse.
La radiazione- per indegnità è egualmente decisa dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con votazione segreta.
E’ fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell’Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite all’Associazione stessa.
L’esclusione dall’Associazione può essere decisa dal Consiglio Direttivo stesso con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti.
Le decisioni dovranno essere comunicate ai Soci interessati.
Contro il provvedimento il Socio escluso potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri trasmettendo il ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione.
Il Socio escluso, o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte della FIAVET SARDEGNA, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale, non può utilizzare il logo della Fiavet o servirsi dell’Associazione per alcuna convenzione o altri motivi propri dell’Impresa.
Art.9
I Soci sono sollevati da ogni responsabilità personale circa le obbligazioni contratte dall’Associazione, salvo diversa delibera assembleare.
Dette obbligazioni sono garantite unicamente dai beni dell’Associazione
Art.10
Ogni Impresa di Viaggio e Turismo associata non può essere rappresentata da più di un Membro attivo.
TITOLO IV
DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE SOCIALE
Art.11
I contributi associativi sono:
- la quota fissa d’iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- i contributi straordinari;
- le contribuzioni volontarie.
Quote associative:
Il Socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno.
L’ammontare ed il sistema di riscossione della quota d’iscrizione e della quota associativa annuale vengono stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, in relazione al Bilancio preventivo.
Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo non potesse stabilire in tempi utili l’ammontare della quota associativa, il Socio è tenuto comunque al versamento della quota stabilita per l’anno precedente.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, per la ratifica, una quota annuale associativa inferiore per gli Uffici di Viaggio e Turismo, succursali o stagionali
Il rinnovo dell’iscrizione, salvo preventiva disdetta, si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo. Con il versamento della quota associativa il Socio dovrà provvedere alla notifica di eventuali modifiche e/o variazioni dell’Impresa e del “Settore Professionale” di attività prevalente scelto.
Trascorso tale periodo e trascorsi altri 60 giorni, la Giunta Esecutiva prende le decisioni di competenza dandone notizia all’interessato.
Oltre il provvedimento di espulsione dall’Associazione, di cui all’Art.8 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali.
Patrimonio e Gestione
Art.12
Il Patrimonio sociale è formato da:
- eventuali eccedenze attive delle gestioni precedenti;
- dai beni mobili ed immobili:
- dalle partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall’Associazione.
Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazioni del patrimonio socia le sono di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dall’Assemblea dei Soci.
Per la ordinaria gestione dei fondi, invece, è competente la Giunta Esecutiva dell’Associazione entro i limiti fissati dal Bilancio preventivo disposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.
La FIAVET SARDEGNA può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può, in alcun caso, procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
TITOLO V
DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.13
Gli Organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio dei Probiviri
- e) i Settori Professionali.
ASSEMBLEA GENERALE
Art.14
Costituzione – Partecipazione e Diritto di voto.
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano della Fiavet Sardegna.
E’ costituita dai Soci Effettivi e possono parteciparvi- senza diritto di voto i Soci Onorari e i Soci Aggregati
Hanno diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun Socio può, inoltre, essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega scritta.
Le Assemblee possono essere convocate, per delibera del Consiglio Direttivo, anche in località diversa dalla sede dell’Associazione.
Art.15
Convocazione e compiti
L’Assemblea dei Soci si riunisce annualmente – in via ordinaria – entro il mese di aprile per l’esame ed approvazione della relazione del Presidente regionale, della relazione finanziaria ed approvazione dei BilanciConsuntivo e Preventivo, entro il mese di Marzo quando la convocazione dell’Assemblea avrà all’ordine del giorno l’elezione per il rinnovo delle cariche associative che avranno cadenza quinquennale.
E’ convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo di comunicazione, inviata almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea e almeno 30 giorni se l’Assemblea avrà all’ordine del giorno l’elezione degli Organi direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea può essere convocata – in via straordinaria – tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o a seguito di richiesta scritta e motivata dei Soci che rappresentino almeno un terzo degli Associati
Si riunisce, inoltre, per l’elezione dei Consiglieri nazionali e dei Delegati all’Assemblea ordinaria e straordinaria della Fiavet Nazionale.
Le convocazioni, fatte secondo le indicazioni dell’Art.14, debbono contenere l’ordine del giorno, la data e luogo della riunione, l’ora della seconda convocazione che può aver luogo nella stessa data della prima convocazione, ma a distanza di almeno un’ora da questa.
Art.16
Validità delle Assemblee: l’Assemblea è valida in prima convocazione quando vi partecipano, con la presenza fisica o per delega ad altro Socio, la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art.17
Rappresentanza dei Soci in Assemblea: nelle Assemblee ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può, inoltre, essere portatore, con delega scritta, del voto di non più di un altro Socio che sia, anch’esso, in regola con il versamento della quota associativa.
I Soci Onorari ed Aggregati sono invitati a partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.
Art.18
Adempimenti per le Assemblee Generali dei Soci: sia ordinaria che straordinaria.
All’inizio della riunione l’Assemblea designa:
- il Presidente dell’Assemblea, che può essere presieduta dallo stesso Presidente dell’Associazione, da un Socio Onorario, dal Presidente o componente il Collegio dei Probiviri;
- tre componenti la Commissione Verifica Poteri, scelti fra i Soci presenti, che redigono e firmano un proprio verbale;
- il Segretario dell’Associazione o suo sostituto.
Art.19
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci della Fiavet Sardegna deve essere convocata almeno una volta all’anno, nei termini indicati all’Art.15.
Spetta all’Assemblea Generale:
- a) deliberare sulla politica generale della Fiavet Sardegna, fissandone le linee programmatiche per il Consiglio Direttivo;
- b) conoscere la relazione del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, e deliberare in proposito;
- c) approvare i Bilanci: Consuntivo dell’Esercizio precedente, Preventivo dell’Esercizio in corso, con relative relazioni;
- d) discutere e deliberare su schemi di Risoluzione e su mozioni da presentare all’Assemblea nazionale FIAVET;
- e) il Socio Effettivo può richiedere l’inclusione nell’Ordine del Giorno Generale di argomenti di interesse generale della Fiavet pervenire le proposte al Presidente regionale almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea stessa.
- f) deliberare sull’indirizzo che i propri rappresentanti debbono tenere nelle riunioni della Fiavet nazionale e in quelle di altri Enti, ove l’Associazione sia rappresentata, salvo le facoltà demandate al Consiglio Direttivo, e relazionare al Consiglio di volta in volta;
- g) deliberare su eventuali contributi straordinari;
- h) modificare lo Statuto associativo;
- i) deliberare lo scioglimento, liquidazione e trasformazione dell’Associazione.
- l) provvedere alla elezione-ogni 5 anni di pari passo a quella della FIAVET nazionale:
- del Presidente della Fiavet Sardegna;
- di N.6 componenti, elettivi, il Consiglio Direttivo;
- dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- di Soci Onorari.
Art.20
Modalità di votazione
Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni avvengono in forma palese, quando non si tratti di votazioni riguardanti persone, per le quali è richiesto il voto segreto.
Il voto sarà a scrutinio segreto, anche se non riguarda persone, qualora ne faccia richiesta un quinto dei partecipanti all’Assemblea.
Il Presidente
Art.21
Modalità di elezione e di rielezione del Presidente
Ogni 5 anni l’Assemblea Generale dei Soci procede alla elezione del Presidente a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti, si rinnoverà la votazione.
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto per un ulteriore quinquennio
Il Presidente:
- rappresenta l’intera Associazione, di cui esprime l’unità e le istanze nel rispetto e corretta applicazione dello Statuto, presso le Autorità e nei rapporti con Enti e Vettori;
- rappresenta, attivamente e passivamente, l’Associazione in giudizio;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di convocare l’Assemblea Generale, in seduta ordinaria e straordinaria,
- provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
- ha anche il compito di assicurare il coordinamento e la continuità degli organi dell’Associazione;
- può revocare uno o più membri della Giunta Esecutiva, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, provvedendo alle sostituzioni anche in caso di dimissioni, sentito il parere del Consiglio stesso, rispettando però la composizione di cui al precedente comma;
- può proporre al Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, la nomina di Consiglieri d’Onore che partecipano al Consiglio Direttivo, in numero non superiore a due e senza diritto di voto, scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della Categoria in Sardegna;
- nomina il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio Direttivo;
- può richiedere l’apertura e/o la chiusura dei conti correnti presso Istituti di Credito bancari o presso le Poste Italiane. Parimenti a facoltà di richiedere concessioni di fido e/o richiesta di scoperto all’Istituto Finanziario presso cui è aperto il conto corrente, salvo rettifica del Consiglio Direttivo e del Collegio di revisione dei conti.
In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, queste vengono assunte dal Vice Presidente che convoca – entro 30 – giorni – il Consiglio Direttivo per le consequenziali determinazioni in ordine alla situazione venutasi a creare.
Ove l’impedimento di cui al comma precedente sia originato da dimissioni, all’uopo notificate, o morte, o impossibilità per motivi di salute, il Consiglio Direttivo dà mandato al Vice Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, le procedure per l’elezione del nuovo Presidente che dovrà avvenire, al massimo, entro i successivi 60 giorni.
La carica di Presidente dell’Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione;
Al Presidente è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle sue funzioni.
Art.22
Requisiti e procedure per la scelta e la elezione del Presidente
Hanno diritto ad essere candidati tutti i Soci dell’Associazione.
Può anche essere candidato colui che rappresenti una Impresa di Viaggi costituita in forma di Società di Persone o di Capitale, purché ne sia il Legale Rappresentante, o per Statuto o per Delega espressa dal Consiglio di Amministrazione o altro equivalente organo rettore della Società stessa.
Il Presidente dell’Associazione viene candidato secondo le seguenti modalità:
Ogni 5 anni, 20 giorni prima della convocazione dell’Assemblea Generale che dovrà procedere alla elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo assegna al Collegio dei Probiviri il mandato di predisporre, consultando i Soci e gli eventuali interessati, la lista delle persone disponibili, per essere candidati alla Presidenza dell’Associazione.
Ciascun candidato, entro il termine di 12 giorni, è tenuto a comunicare all’Associazione i nomi dei TRE Membri della Giunta Esecutiva.
Al momento dell’insediamento, il Presidente eletto nomina i Membri della Giunta Esecutiva in conformità a quanto precedentemente comunicato e il Vice Presidente.
L’Assemblea Generale dei Soci procede all’elezione del Presidente, votando a scrutinio segreto, sui nomi dei candidati che si presentassero, comunque non oltre il termine di 12 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Generale.
Ogni candidato dovrà presentare, con la propria candidatura, un proprio programma.
Consiglio Direttivo
Art.23
Composizione
Il Consiglio Direttivo della Fiavet Sardegna è l’organo normativo dell’Associazione. Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell’Assemblea dei Soci in tutti i campi della vita e delle attività dell’Associazione.
Esso è formato:
- dal Presidente dell’Associazione, eletto direttamente dall’Assemblea Generale dei Soci;
- da sei consiglieri, eletti direttamente dall’Assemblea Generale dei Soci;
- dal Past- President (immediatamente precedente) – senza diritto di voto;
- dalla Giunta Esecutiva, senza diritto di voto;
- da un eventuale Socio Onorario, senza diritto di voto, individuato tra gli Agenti di Viaggio, di cui al precedente Art.4, comma B);
- dai Soci che rivestono incarichi in seno agli Organi della FIAVET Nazionale, senza diritto di voto.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci, secondo la normativa indicata all’Art.4 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i componenti possono essere rieletti.
In caso di assenza a tre sedute consecutive e non giustificate, in caso di dimissioni o di morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato quinquennale seguendo l’ordine dei voti riportato nell’ultima Assemblea elettiva.
Le riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l’anno ma può essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente e almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Il Consiglio è valido con la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto.
Art.24
Funzioni ed attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione compete:
- a) fissare le linee politiche ed il programma d’azione dell’Associazione sulla base dei deliberati dell’Assemblea Generale dei Soci;
- b) designare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli Enti ed Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta e consentita;
- c) predisporre i Bilanci: Preventivo entro il 28 Febbraio dell’anno successivo e Consuntivo da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale.
- d) esaminare ed approvare gli schemi di risoluzione da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- e) convocare, dandone l’incarico al Presidente, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci proponendone l’ordine del giorno;
- f) approvare e modificare, su richiesta del Presidente e della Giunta Esecutiva, il Regolamento dell’Associazione;
- g) su richiesta del Presidente, deliberare in merito all’eventuale revoca di uno o più componenti della Giunta Esecutiva;
- h) indicare secondo le previsioni dello Statuto Nazionale i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale;
- i) affidare al Collegio dei Probiviri il mandato speciale di cui all’Art.22;
- l) richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea dei Delegati della Fiavet Nazionale;
- m) nominare eventuali Soci Onorari, su richiesta e proposta del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- n) designare – su proposta del Presidente la nomina, l’assunzione, la revoca del Segretario della Fiavet Sardegna, o di altro dipendente o collaboratore, fissarne gli emolumenti e le condizioni di lavoro e collaborazione;
Art.25
GIUNTA ESECUTiVA
Composizione:
- Presidente Associazione;
- Vice Presidente, scelto dal Presidente;
- tre componenti designati dal Presidente al momento della propria candidatura alla presidenza e sottoposti alla conseguente approvazione dell’Assemblea con la elezione diretta dello stesso.
Compiti
La Giunta Esecutiva:
- costituisce l’organo collegiale di consulenza del Presidente dell’Associazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- I Membri della Giunta Esecutiva sono nominati direttamente dal Presidente il quale può procedere alla loro revoca;
- propone il Bilancio Preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispone la relazione tecnica sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio preventivo;
- assiste il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde;
- attua le linee fissate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci;
- propone al Consiglio Direttivo l’entità delle quote annuali dei Soci e di eventuali contributi straordinari;
Art.26
Presidente Onorario
L’Assemblea dei Soci, con i 2/3 dei voti dei presenti o rappresentati per delega, può eleggere, su proposta del Presidente a Presidente Onorario dell’Associazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel turismo e nella professione degli Agenti di Viaggi.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell’interesse dell’Associazione.
Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali e alle riunioni del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi senza diritto di voto.
L’Assemblea Generale può revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo, se ciò sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.
Art.27
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea elettiva, è composto da TRE Membri Effettivi e DUE Supplenti, eletti anche fra i non Soci e, eventualmente, scelti fra professionisti commercialisti.
Gli eletti non dovranno ricoprire alcuna carica in altri Organismi della Fiavet Sardegna.
Al pari degli altri Organismi elettivi, dura in carica 5 anni e i Membri del Collegio possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni o morte di uno o più componenti si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei Soci.
I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipano, singolarmente o congiuntamente, senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili dell’Associazione.
Ad esso compete il compito di esaminare periodicamente la gestione amministrativa/contabile dell’Associazione, in ogni suo aspetto; controllare, a fine esercizio, il Bilancio Consuntivo e riferirne all’Assemblea Generale ordinaria dei Soci con analisi critica.
Art.28
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti Effettivi, più DUE Supplenti nominati ogni 5 anni dall’Assemblea Generale dei Soci, con particolare riguardo all’esperienza ed al prestigio personale dei candidati.
Ad esso sono affidati l’esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i Soci oppure tra questi e l’Associazione.
Essi svolgono anche il compito speciale loro affidato dal Consiglio Direttivo in base all’art.22 del presente Statuto, presentando all’ Associazione, almeno 20 giorni prima della celebrazione dell’Assemblea elettiva, la lista dei candidati alla presidenza, completa dell’elenco dei nomi comunicati da ciascun candidato per la composizione della Giunta Esecutiva.
TITOLO VI
Art.29
Segreteria
Per la pratica attuazione di ogni atto, l’Associazione si avvale di personale dipendente che costituisce la Segreteria.
Il Segretario sovraintende a tutti gli Uffici della Segreteria e provvede al buon andamento dei medesimi.
Il Segretario assiste e collabora con il Presidente e gli altri componenti della Giunta Esecutiva, e con gli altri Organi dell’Associazione, ai quali propone le soluzioni atte al conseguimento delle finalità associative.
Il Segretario partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni degli organi dell’Associazione.
Per mandato del Presidente esercita funzioni di rappresentanza.
Art.30
Gruppi di Lavoro
I Gruppi di Lavoro, costituiti dagli iscritti alla Fiavet Sardegna o da Imprese che, pur non aderendo alla Fiavet, si iscrivono ai Gruppi medesimi, fanno parte integrante dell’Associazione a livello regionale e nazionale e sono istituiti in numero di QUATTRO con la seguente denominazione:
- Gruppo di Lavoro Travel Agent;
- Gruppo di Lavoro Tour Operator Incoming;
- Gruppo di Lavoro Tour Operator Outgoing;
- Gruppo di Lavoro Network.
All’atto dell’adesione, e all’inizio di ogni anno, ogni singola Impresa di Viaggi e Turismo indica la tipologia di attività prevalente e viene conseguentemente iscritta al
Gruppo di Lavoro di riferimento.
I Gruppi di Lavoro sono privi di autonomia giuridica, non hanno rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dell’Associazione ed operano al fine di valorizzare all’interno dell’Associazione le specificità professionali dell’attività delle Imprese di Viaggi e Turismo.
Essi possono dotarsi di un proprio Consiglio Direttivo, come previsto dai Gruppi di Lavoro nazionali.
Il Consiglio Direttivo di ogni Gruppo di Lavoro, ove ne ravvisi l’opportunità, può chiedere di assistere al Consiglio Direttivo della Fiavet Sardegna per presentare proprie istanze.
Possono prendere contatti con i Gruppi di Lavoro in ambito nazionale.
Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento agli Statuti dei vari Gruppi di Lavoro nazionali.
TITOLO VII
Art.31
Commissioni di studio
Le Commissioni di studio possono essere permanenti e straordinarie.
I Membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo al quale riferiranno di tutte le decisioni ed azioni; hanno solo parere consultivo.
Coadiuvano con la Giunta.
Le Commissioni non possono avere poteri decisionali.
A richiesta della Federazione nazionale, il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti della Fiavet Sardegna per le Commissioni di Studio nazionali.
TITOLO VIII
Disposizioni di carattere generale
Art.32
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le cariche hanno diritto al rimborso chilometrico in occasione delle riunioni Ordinarie e Straordinarie del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere rimborsi spese per incarichi e missioni specifiche affidati nell’interesse dell’Associazione.
Art.33
Decadenza dalle cariche
Il Socio che perda tale qualifica decade anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli Organi dell’Associazione e in ogni Ente e/o Amministrazione ove fosse stato designato per rappresentare la Fiavet Sardegna.
Art.34
Codice di comportamento professionale
Le norme del Codice di Comportamento Professionale sono impegnative per tutti i Soci della Fiavet Sardegna, sia nei rapporti con l’Associazione che fra di loro e con i terzi.
In attesa di un “Codice” stabilito dall’Associazione, farà fede e punto di riferimento quello della Federazione nazionale Fiavet.
Art.35
Regolamento della Fiavet Sardegna
Il presente Statuto richiama, per quanto non esplicitamente indicato, le disposizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione.
La Fiavet Sardegna può dotarsi di un proprio regolamento, predisposto dalla Giunta Esecutiva e sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Art.36
Diritto di recesso dei Soci
Ai Soci Effettivi ed Aggregati che dissentano sulle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso da notificare, con lettera raccomandata al Presidente dell’Associazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte di quest’ultima, delle modifiche apportate.
Art.37
Elezioni
Ogni Assemblea Generale che porti all’Ordine del Giorno l’elezione per il rinnovo delle cariche sociali dovrà procedere alla designazione di tre componenti effettivi il Comitato e Seggio Elettorale che dovrà coadiuvare, con l’assistenza della Segreteria dell’Associazione, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nell’espletamento dei compiti elettivi.
Il Comitato Elettorale può essere composto dagli stessi componenti la Commissione Verifica Poteri.
Esso deve accertare il diritto al voto e la regolarità delle votazioni.
Nomina nel suo seno un Presidente e redige il Verbale del proprio operato.
Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione, sia regionale che nazionale, e alle normative di legge.
TITOLO IX
MODIFICA STATUTO
Art. 38
Per la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Effettivi aventi diritto al voto, ai sensi del precedente Art.16 e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci Effettivi in regola con il versamento di quanto dovuto all’Associazione e in seconda convocazione la maggioranza semplice dei presenti.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO DELLA FIAVET SARDEGNA/USAV
Art. 39
Per tale delibera si esige la presenza almeno dei 2/3 del numero totale dei Soci Effettivi ed il voto favorevole di 3/4 dei voti dei Soci Effettivi aventi diritto al voto, ai sensi del precedente art.16, e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci Effettivi in regola con i pagamenti di quanto dovuto alla Fiavet Sardegna.
E’ fatto obbligo per la FIAVET SARDEGNA/USAV in scioglimento di devolvere il proprio patrimonio, previa liquidazione di ogni impegno finanziario, alla FIAVET NAZIONALE, o, con il benestare della Federazione nazionale, ad altra associazione con analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/1996.
E’ fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge.
TITOLO XI
MARCHIO FIAVET
Art. 40
La FIAVET NAZIONALE, Federazione nazionale dell’Associazione, è l’unica titolare del marchio di impresa costituito da tre lettere “f” (logo) affiancate l’una all’altra e del marchio d’impresa “FIAVET” (parola) riprodotto in qualsiasi forma e colore.
La FIAVET SARDEGNA/USAV, oltre ad utilizzare il logo e marchio della Federazione nazionale, utilizza la dicitura originaria USAV- Unione Sarda Agenti di Viaggio.
AI fine della identificazione dei Soci Effettivi, la FIAVET NAZIONALE, e con essa la FIAVET SARDEGNA, concede loro – a titolo gratuito – l’uso dei marchi, che potranno essere riprodotti solo se affiancati in maniera visibile dal nome Fiavet Sardegna.
Il venir meno dello stato di Socio Effettivo della Associazione comporta la contestuale decadenza della concessione dei marchi.
Ogni uso dei marchi della FIAVET NAZIONALE e FIAVET SARDEGNA da parte di soggetti terzi al di fuori di quanto sopra specificato è esplicitamente interdetto.
Art.41
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni indicate nello Statuto della Fiavet Nazionale e le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
NORMA TRANSITORIA
Il Presente Statuto entra in vigore con l’Assemblea Straordinaria del 11 Dicembre 2021.
Le modifiche apportate in merito alla durata delle cariche federali ed alla rieleggibilità, si applicheranno ex novo dall’entrata in vigore sopra prevista, senza tener conto di eventuali precedenti periodi di carica svolti in vigenza dello Statuto precedente.